
Tabulati telefonici: la Cassazione fa il punto sulla loro utilizzabilità con finalità probatoria
Con una recente sentenza (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 14 aprile 2023 n. 15836) la Suprema Corte ha affermato la non utilizzabilità come prova dei tabulati telefonici, anche in sede di giudizio abbreviato, se gli stessi sono stati acquisiti dalla polizia giudiziaria senza un provvedimento autorizzatorio dell’Autorità giudiziaria.
Nel caso di specie, la prova principale era costituita dalla geolocalizzazione dell’utenza mobile dell’imputato, la quale dimostrava la presenza di quest’ultimo presso il luogo nel quale era stati commessi i reati contestati (tra i quali, in particolare, la turbativa d’asta). Secondo i giudici della Corte di appello, l’adozione del rito abbreviato aveva sanato l’inutilizzabilità dei tabulati (acquisiti senza autorizzazione), ai sensi dell’art. 438, comma VI-bis, c.p.p.
I giudici della Cassazione, richiamando i principi sanciti dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 2 marzo 2021, H.K c P.) e dal D.L. 132/2021, hanno rilevato che i dati ricavabili dalla geolocalizzazione consentono di creare una mappatura precisa dei comportamenti privati di una persona: pertanto, l’acquisizione di simili dati deve necessariamente passare al vaglio dell’autorità giudiziaria, al fine di verificare il bilanciamento tra l’effettività delle indagini e la tutela del diritto alla riservatezza e alla vita privata. Gli inquirenti, dunque, non possono acquisire autonomamente tali informazioni, ma devono essere necessariamente autorizzati in tal senso.
Inoltre, se è pur vero che, in linea di massima, l’adozione del giudizio abbreviato comporta l’impossibilità di rilevare l’inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito, è altrettanto vero che resta sempre salva la possibilità di eccepire la inutilizzabilità delle attività compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino.