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Riforma della mediazione: le principali novità che entreranno in vigore il 28 febbraio 2023

Riforma della mediazione: le principali novità che entreranno in vigore il 28 febbraio 2023

La legge di Bilancio (L. n. 197/2022) ha introdotto alcune modifiche al D.lgs. n. 149/2022 anticipando quindi al 28 febbraio 2023 l’entrata in vigore di alcune disposizioni relative al procedimento di mediazione, strumento di risoluzione alternativa delle controversie disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 e successive modificazioni.

Ecco le novità più significative che entreranno in vigore dal 28 febbraio 2023:

  • l’indipendenza del mediatore (artt. 3 e 14);
  • la possibilità di derogare alla competenza territoriale dell’organismo di mediazione su accordo delle parti (art. 4);
  • la mediazione telematica (art. 8-bis);
  • l’obbligo di riservatezza per chiunque partecipi alla mediazione (art. 9);
  • con riferimento alle conseguenze processuali della mancata partecipazione della PA alla mediazione senza giustificato motivo, la previsione che il giudice condanni la PA al versamento di una somma pari al doppio del contribuito unificato come sanzione e trasmetta copia del provvedimento al PM presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti e, in caso di soggetti vigilati, all’autorità vigilante (art. 12-bis).

Con riferimento alle altre modifiche la data rimane quella fissata del 30 giugno 2023. In particolare, entreranno in vigore in tale data:

  • l’ampiamento delle materie per cui il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità in giudizio (art. 5);
  • in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la mediazione graverà su chi ha chiesto il decreto ingiuntivo (art. 5-bis);
  • le modifiche alla mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater);
  • la disposizione che regola la formazione del magistrato in materia di mediazione e valutazione del contenzioso definito con la mediazione demandata (art. 5-quinquies);
  • le modifiche alla disciplina della mediazione prevista da contratto, statuto o atto costitutivo di ente pubblico o privato, c.d. mediazione su clausola (art. 5-sexies);
  • il chiarimento relativo al termine di durata di 3 mesi che può essere prorogato su accordo delle parti di altri 3 mesi (art. 6);
  • l’introduzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (artt. 15-bis e 15-undecies);
  • la regola per cui gli accordi di mediazione fino a 100mila € sono esenti dall’imposta di registro e la nuova disciplina per il primo incontro (art. 17).
Santini Sette Studio Legale
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