
Recesso ingiustificato dalle trattative: accolta la domanda di risarcimento del danno ex art. 1337 c.c.
Santini Sette Studio Legale ha ottenuto dal Tribunale di Torino l’accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 1337 c.c. nei confronti di una società torinese che avrebbe ingiustificatamente receduto dalle trattative, giunte ad uno stato avanzato tale da ingenerare nella controparte, assistita dallo Studio, legittime aspettative sulla fattibilità dell’affare.
Il Tribunale ha sottolineato come l’unica considerazione da cui sarebbe dipeso il recesso dalle trattative – la necessità di autorizzazioni, per lo svolgimento dell’incarico, di cui la Società non era titolare e di cui non era interessata ad entrare in possesso per costi e policy aziendale – avrebbe potuto essere rimediata sin dall’inizio se la stessa si fosse attivata al fine di verificare la propria effettiva capacità di svolgere l’incarico. Tale rilievo ha portato il Tribunale a configurare una colpa grave in capo alla convenuta in considerazione dello stato avanzato delle trattative e della iniziale conferma della Società circa la possibilità di assolvere l’incarico.
Con la recente sentenza, il Tribunale ha dunque condannato parte convenuta al risarcimento del danno derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall’art. 1337 c.c. (responsabilità precontrattuale), che costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale e, nello specifico, il danno relativo alle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e in vista della conclusione del affare.
La causa è stata seguita dall’Avv. Francesco Santini e dall’Avv. Alessandra Bergamo.