
Nullità parziale delle garanzie fideiussorie specifiche e omnibus: rigetto della domanda revocatoria ordinaria.
Accertamento incidentale della nullità parziale delle garanzie fideiussorie specifiche e omnibus: rigettata la domanda revocatoria ordinaria proposta ex art. 702 bis c.p.c. dall’Istituto di Credito, non presentando parte ricorrente la necessaria qualità di creditore.
Santini Sette Studio Legale ha ottenuto dal Tribunale di Pordenone una ordinanza di rigetto della domanda revocatoria proposta da un noto Istituto di credito contro due soggetti che avevano rilasciato nel 2013 due fideiussioni omnibus e nel 2016 due fideiussioni specifiche a garanzia delle obbligazioni del debitore principale. Il Giudice ha accertato che i moduli negoziali prestampati secondo modello fornito dall’Istituto di Credito riportano pedissequamente le clausole n. 2 – 6 – 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, dichiarate nulle dall’autorità amministrativa di vigilanza perché lesive dell’art. 2, lett. a), Legge n. 287/1990. Affermata, tra le altre, la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., il Giudice ha constatato l’intervenuta decadenza della creditrice per non aver agito per il recupero del credito contro il debitore principale entro il termine semestrale decorrente dalla scadenza dell’obbligazione principale. La domanda introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stata quindi rigettata, non essendoci spazio alcuno per l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria non ricorrendone il presupposto del credito di parte ricorrente nei confronti dei fideiussori. Il pregio della decisione del Tribunale, che ha aderito alle eccezioni e difese svolte dai professionisti dello Studio Santini Sette, è quello di aver ritenuta infondata l’obiezione sollevata dal ricorrente secondo cui l’accertamento della nullità delle fideiussioni non sarebbe elemento costitutivo dell’azione revocatoria, di aver affermato la propria legittimità ad esaminare in via incidentale l’eccezione di nullità sollevata dai convenuti, di aver riconosciuto la nullità parziale anche delle fideiussioni specifiche e di aver ritenuto la clausola c.d. “a prima richiesta” non implicitamente derogatoria dell’art. 1957 c.c.
La vertenza è seguita dall’Avv. Francesco Santini, fondatore dello Studio, unitamente alla collaboratrice Avv. Mariateresa Piovan.