
Non compromettibilità in arbitri delle domande formulate dal socio
L’Avv. Francesco Santini di Santini Sette Studio Legale ha assistito il socio di una società per azioni nel procedimento arbitrale per l’impugnazione della delibera assembleare della società di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di una società a responsabilità limitata e di approvazione dei compensi degli amministratori per l’esercizio 2021.
Tra i diversi temi sottoposti all’attenzione dell’arbitro unico vi erano la non compromettibilità in arbitri delle domande formulate dal socio, la applicabilità o meno della clausola compromissoria, la cui validità è stata contestata da parte convenuta, prevista dallo statuto della S.p.a. ante fusione, l’esercizio da parte del socio del diritto di recesso dalla società a responsabilità limitata oggetto di incorporazione nella società per azioni e la non realizzabilità e attuabilità della delibera della S.p.a. di incorporazione in quanto la S.r.l. da incorporare si trovava in stato di scioglimento per non essere stato prorogato il termine di durata della stessa.
L’arbitro unico nel proprio lodo ha confermato che il procedimento arbitrale era disciplinato dalla clausola arbitrale prevista dallo statuto della S.p.a. anteriormente alla fusione, non rilevando che nelle more dell’arbitrato la clausola fosse stata modificata con effetto a far valere dalla data di iscrizione dell’atto di fusione. L’arbitro ha altresì rigettato l’eccezione di nullità della clausola compromissoria e l’eccezione di non compromettibilità in arbitri delle domande avanzate dal socio formulate da parte convenuta.
Il lodo ha poi confermato la validità della delibera di fusione per incorporazione della S.r.l. nella S.p.a., tuttavia ha accolto la domanda di accertamento dell’avvenuto recesso da parte del socio dalla S.r.l. incorporata, ritenendo infondata la tesi di parte convenuta secondo cui il recesso era inefficace essendo avvenuto in un momento in cui la società a responsabilità limitata era in stato di scioglimento e liquidazione, non integrando la fattispecie la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 2473 c.c. L’arbitro ha quindi riconosciuto al socio receduto dalla S.r.l. il diritto alla liquidazione del valore della quota, con obbligo alla liquidazione posto a carico della S.p.a. incorporante ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2437 e ss c.c.