Mantenimento figli: la Corte d'Appello frena i vantaggi occulti
Ancora nel recente mese di febbraio la Corte d’Appello di Trieste ha avvallato le ragioni dello Studio legale Santini Sette di Pordenone, valorizzando la necessità che l’assegno di mantenimento a favore dei figli non si traduca in un surrettizio mantenimento a favore del genitore percipiente. Al fine di scongiurare tale pericolo, il contributo al mantenimento dei figli non deve essere determinato solo in forza di un mero calcolo matematico operato sui soli redditi del genitore obbligato, ma deve (tra le altre) tenere in debita considerazione le esigenze attuali di vita del figlio: “se queste sono allo stato modeste, non è giusto enfatizzarle”.
Si ritiene – così in parte fuoriuscendo dalle maglie dei procedimenti in questione – che il quantum dell’assegno di mantenimento a favore dei figli evochi talune riflessioni anche quanto all’educazione, in particolare, al valore del danaro, che si incardina nell’“interesse morale” che il Giudice, ai sensi dell’art. 337 ter, comma 2, c.c., deve garantire nell’adozione di provvedimenti a favore dei figli.
A contribuire al successo per la difesa spiegata dall’Avv. Francesco Santini si menziona il positivo contributo didattico della Dott. Alissa Vendrame, praticante di Studio.