La violazione dei limiti di potenza previsti per i neopatentati dall’art. 117 C.d.S. non equivale a mancanza di abilitazione alla guida. La Corte d’Appello di Venezia accoglie il gravame proposto dall’assicurato e rigetta la domanda di rivalsa della com
Il conducente era titolare di valida patente B, ma aveva guidato un veicolo con potenza superiore ai limiti previsti per il primo anno dal conseguimento della patente.
La Corte d’Appello di Venezia in applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione e richiamati nella tesi difensiva dell’assicurato assistito dell’avv. Nicoletta Sette ha precisato che:
- la mancanza di abilitazione ricorre solo in caso di assenza, revoca, sospensione o inefficacia della patente;
- la violazione di una limitazione alla guida integra un illecito amministrativo, ma non fa venir meno il titolo abilitativo;
- una clausola generica di esclusione della garanzia per conducente “non abilitato” non può essere interpretata estensivamente;
- le clausole predisposte unilateralmente dall’assicuratore devono essere lette in modo rigoroso e, in caso di dubbio, secondo il criterio dell’art. 1370 c.c.
Una pronuncia significativa in materia di RCA e azione di rivalsa, che valorizza l’interpretazione restrittiva delle clausole di esclusione della copertura assicurativa.
La vertenza è seguita dall’Avv. Nicoletta Sette.