La crisi è una fase fisiologica dell'impresa e non patologica
Dalla esecuzione collettiva di massa della tramontata legge fallimentare alla fisiologia della crisi d’impresa del nuovo Codice della Crisi; questo uno dei portati dal nuovo Codice della Crisi: la “crisi” non deve più essere definita come una fase patologica dell’impresa, bensì come fase fisiologica, una regolamentazione di contrapposti interessi (creditori e attività di impresa) in un bilanciamento di sacrifici e benefici in positività prospettica e non più, come la tramontata legge fallimentare, solo una esecuzione collettiva di massa. Lo stesso C.C.I.I. impone dei doveri ai creditori, tra cui quello di buona fede (artt. 4 e 16 comma 6), come peraltro già noto agli artt. 1175, 1375, ma non meno l’art. 1256 c.c.
Il concetto, già oggetto di numerosi dibattiti dottrinali, sta iniziando a filtrare anche nelle aule di Tribunale. Spicca, a tal proposito, una importante pronuncia del Tribunale di Vicenza resa in una procedura di sfratto promossa nei confronti di una Società, assistita dall’Avv. Francesco Santini, che aveva preannunciato il deposito della domanda di composizione negoziata della crisi, poi effettivamente depositata. In accoglimento della tesi sostenuta dall’Avv. Santini il Giudice ha riconosciuto l’esigenza di contemperare opposte esigenze “ovvero la tutela della continuità imprenditoriale dell’odierna opponente e l’interesse economico confliggente del singolo creditore che non necessariamente corrisponde all’interesse della massa” e ha aggiunto che “tutte le parti hanno il dovere di collaborare lealmente, secondo correttezza e buona fede” concludendo poi con il rigetto della convalida di sfratto “rilevato che l’opponente ha documentato di aver richiesto nella procedura di composizione la protezione generalizzata anche dall’azione esecutiva di sfratto, ad oggi non ancora pronunciata”.
La pronuncia rappresenta un’importante apertura anche in chiave prospettica capace di valorizzare la buona fede imposta al creditore e l’inesigibilità della prestazione alla stregua dei canoni di buona fede e correttezza.
Se la crisi è una fase fisiologica dell’impresa, l’inadempimento perde le connotazione dell’illecito e responsabilizza il creditore stesso il cui interesse non è più solo quello della esazione del proprio credito, ma quello condiviso con le regole della crisi.
La causa è stata seguita dall’Avv. Francesco Santini, fondatore dello Studio, unitamente alla collaboratrice Avv. Valentina Dissegna.