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Il consumatore ludopatico non è colpevole del proprio indebitamento

Il consumatore ludopatico non è colpevole del proprio indebitamento

Il Tribunale di Torino, chiamato ad omologare un piano di ristrutturazione del debito del consumatore (art. 67 ss CCII), nella valutazione circa il requisito della meritevolezza, ha escluso la sussistenza di colpa grave quale causa del sovraindebitamento del consumatore affetto da ludopatia.

 

La recentissima sentenza del Tribunale di Torino ha evidenziato, infatti, che la presenza di ludopatia, le somme non elevate dell’indebitamento, l’assenza di spese voluttuarie ed elementi idonei a ritenere che il debitore abbia utilizzato le somme per scopi diversi dal mantenimento familiare e dal gioco, hanno permesso di escludere il requisito ostativo della colpa grave quale causa del sovraindebitamento.

Santini Sette Studio Legale
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