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Diritto di concorrenza tra lecito e illecito

Diritto di concorrenza tra lecito e illecito

Santini Sette Studio Legale ha ottenuto dal Tribunale di Udine il rigetto della domanda di accertamento e dichiarazione del compimento di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. per storno di dipendenti oltre all’applicazione di ulteriori sanzioni, al risarcimento del danno e alla pubblicazione della sentenza, proposta nei confronti di una società dell’udinese, assistita dallo Studio.

 

Il Tribunale ha ritenuto che non compia atti di concorrenza sleale la Società che assume due dipendenti (già dipendenti di un’altra società), a distanza di due anni l’uno dall’altro ancorché licenziatisi rinunciando al preavviso. Nel rigettare le domande di parte attrice il Tribunale ha infatti ricordato che “lo storno di dipendenti di un’impresa concorrente, ossia la loro sottrazione e conseguente assunzione presso la propria impresa, se effettuato in assenza di modalità scorrette e/o dell’intenzione di nuocere l’altra parte, costituisce un atto di per sé lecito, quale logica conseguenza del corretto funzionamento del libero mercato, e in particolare quale espressione, al tempo stesso, della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost., e del diritto alla libera circolazione riconosciuto ai lavoratori dall'art. 35 Cost.”.

La causa è stata seguita dall’Avv. Francesco Santini.

Santini Sette Studio Legale
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