Condannato per insolvenza fraudolenta agisce civilmente per richiesta danni da presunta falsa testimonianza: domanda rigettata.
La controversia è sorta dalla richiesta dell’attore di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per un valore totale pari a euro 51.000,00, che assumeva di aver subito a seguito di alcune dichiarazioni rese dal convenuto in qualità di testimone nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti proprio dell’attore (poi appunto condannato in via definitiva per insolvenza fraudolenta).
Il Tribunale di Pordenone ha rilevato che in linea di principio il giudice civile può procedere autonomamente alla verifica degli elementi costitutivi del reato, ai limitati fini della domanda risarcitoria, ancorché le indagini concernenti l’ipotesi di falsa testimonianza si siano già concluse con un’archiviazione. Entrando nel merito, però, il Tribunale ha evidenziato come nel caso di specie l’attore non abbia fornito prova né dell’elemento oggettivo della presunta falsa testimonianza, né dell’elemento soggettivo, ossia del dolo, inteso come volontà del teste di affermare il falso o negare il vero. Inoltre, il Tribunale di Pordenone ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di falsa testimonianza, è altresì necessario che la circostanza oggetto della deposizione del teste sia idonea ad incidere sull’esito del procedimento penale: nel caso di specie l’episodio oggetto della deposizione del convenuto non aveva in alcun modo influenzato l’esito del procedimento penale, come riconosciuto dallo stesso giudice di prime cure.
Per i motivi di cui sopra il Tribunale di Pordenone ha rigettato integralmente la domanda attorea, sposando in toto la linea difensiva della parte convenuta, patrocinata dall’Avvocato Francesco Santini, coadiuvato dall’Avvocato Edoardo Spagnolo.