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Art. 2409 c.c.: la revoca dell'amministratore non può avere funzione sanzionatoria

Art. 2409 c.c.: la revoca dell'amministratore non può avere funzione sanzionatoria

Una recente decisione della Corte d'Appello di Trieste (Sezione Impresa), che ha accolto il reclamo promosso da Santini Sette Studio Legale, offre un'importante precisazione sui presupposti del procedimento di controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c.Il caso riguardava la revoca dell'amministratore unico di una società a responsabilità limitata, disposta dal Tribunale per presunte gravi irregolarità gestionali.

La Corte ha riformato integralmente il provvedimento, affermando un principio di particolare rilievo:
non è sufficiente accertare l'esistenza di gravi irregolarità; è necessario che esse siano anche attuali. L'art. 2409 c.c. ha infatti una funzione preventiva e ripristinatoria, non punitiva.Ne consegue che:
• il controllo giudiziario è giustificato solo quando le irregolarità siano ancora in atto o producano effetti che rendano necessario un intervento dell'autorità giudiziaria;
• fatti ormai esauriti, pur se potenzialmente gravi, non possono fondare la revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 2409 c.c.;
• in tali ipotesi possono eventualmente residuare gli ordinari strumenti di tutela, quali l'azione di responsabilità o quella risarcitoria.Di particolare interesse è che la Corte, pur avendo riconosciuto carenze organizzative e irregolarità documentali, ha ritenuto che tali circostanze, essendo cessate e prive del requisito dell'attualità, non legittimassero più l'intervento ripristinatorio previsto dall'art. 2409 c.c.La decisione richiama l'interprete a distinguere con chiarezza tra:
- accertamento di possibili irregolarità gestionali;
- presupposti necessari per l'adozione delle misure previste dall'art. 2409 c.c.
Due piani che non sempre coincidono.La pronuncia rappresenta un significativo contributo interpretativo sul requisito dell'attualità delle gravi irregolarità e sulla natura non sanzionatoria del controllo giudiziario societario, riaffermando che il procedimento ex art. 2409 c.c. è uno strumento volto a prevenire il danno alla società, non a censurare condotte ormai esaurite.La vertenza è seguita dal socio fondatore Avv. Francesco Santini, coadiuvato dall’Avv. Mariateresa Piovan.

Santini Sette Studio Legale
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