
Abuso dei mezzi di correzione o maltrattamenti in famiglia? La Cassazione interviene sul punto
Una recentissima pronuncia della Cassazione penale (Cass., 27 aprile 2023, n. 17558) ha trattato il tema dell’educazione della prole e del confine tra il reato di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.) e quello – più grave – di maltrattamenti contro familiari (art. 572 c.p.).
Nel caso in esame, il Tribunale di Ravenna, riqualificando l’originaria imputazione di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), aveva condannato il padre per il reato p. e p. dall’art. 571 c.p. Proponeva, dunque, ricorso immediato per cassazione il Pubblico Ministero, sostenendo l’erronea qualificazione adoperata dal tribunale, in considerazione della gravità delle condotte e della loro sistematicità ai danni del figlio, a prescindere dalle finalità perseguite dal padre: quest’ultimo, infatti, in più circostanze aveva preso a calci nel sedere il figlio, gli aveva ribadito i propri dubbi sulla paternità biologica, lo aveva chiuso fuori sul terrazzo di casa e lo aveva colpito con una cinta alla schiena.
La Cassazione ha pertanto ritenuto che fosse corretta l’originaria imputazione formulata da parte del PM per il reato di cui all’art. 572 c.p. e che non si trattasse invece di “semplice” abuso dei mezzi di correzione: l’abuso presuppone l’eccesso nell’uso di mezzi di per sé leciti e tali non possono considerarsi gli atti che, pur compiuti con intento educativo, sono connotati dall’impiego di violenza fisica o psichica.
A tale proposito, la Corte ha richiamato il contenuto della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (20 novembre 1989), secondo la quale le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l’esercizio lecito del potere correttivo ed educativo, che mai deve deprimere l’armonico sviluppo della personalità del minore.